Cos’è una traduzione giurata (o asseverata)?

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traduzione giurata e asseverazione

La traduzione giurata (o asseverazione o ancora traduzione asseverata) è il giuramento della traduzione di un documento. Non è da confondere con l’Apostilla o la Legalizzazione (vedi sotto).

E’ la procedura che dà valore, tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione, alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere.

Quando è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale, viene richiesta l’asseverazione. Il traduttore si reca in un tribunale e firma un verbale di giuramento, assumendo la responsabilità di quanto viene tradotto. La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione.

Chi può richiedere una traduzione giurata?

Il traduttore non deve per forza essere iscritto all’albo del tribunale o della Camera di Commercio. Però, non può essere l’interessato a fare la richiesta, e il traduttore non deve essere né parente né affine dello stesso interessato. Quindi un traduttore non iscritto all’albo può fare un’asseverazione.

Dove si fa una traduzione giurata?

La traduzione asseverata (o giurata) non è possibile a distanza. Il traduttore deve recarsi fisicamente presso lo sportello di cancelleria dedicato in qualsiasi tribunale. Dovrà esibire un documento di identificazione valido. Il traduttore extracomunitario dovrà riportare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno che deve portare con se.

Come si fa un’asseverazione?

Per asseverare una traduzione, il traduttore deve rilegare insieme tutti i documenti. Per primo il documento originale, per secondo la traduzione, e infine il verbale di giuramento. Questo verbale viene fornito in cancelleria del tribunale. Da sapere che alcuni tribunali propongono di scaricare il modulo dal loro sito internet.

Ricordiamo che sull’ultima pagina della traduzione (prima del verbale), il traduttore deve firmare e mettere la data (eventualmente il suo timbro se ne possiede uno). La firma del verbale si fa insieme al cancelliere. Attenzione: il documento da tradurre sarà rilegato insieme alla traduzione, quindi assicurarsi di fornire una copia dell’originale. In alcuni casi questa copia dovrà essere conforme all’originale.

Quali sono le lingue accettate per l’asseverazione di una traduzione?

Il documento in lingua originale o la traduzione deve essere in lingua italiana. Non è quindi consentito asseverare in un tribunale in Italia, una traduzione da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera. Per esempio, se dovete tradurre un documento dallo spagnolo al francese, dovrete prima fare la traduzione dallo spagnolo all’italiano (facendo quindi un primo giuramento) e poi una traduzione dall’italiano al francese (secondo giuramento). Altrimenti, si può fare l’asseverazione presso un tribunale straniero (nel nostro esempio: o in Spagna, o in Francia). Ricordiamo che se la traduzione di una parte del documento viene omessa, il traduttore deve specificare prima della traduzione quale parte non è stata tradotta. Questo deve essere scritto nella stessa lingua della traduzione.

Quanto costa una traduzione giurata?

Asseverare una traduzione è gratuito. Però, in molti casi, si dovrà apporre delle marche da bollo di € 16,00. La marca da bollo viene apposta ogni 4 facciate (di almeno una riga scritta) a partire dal documento tradotto. Il verbale messo alla fine conta come una pagina. Quindi, per esempio, la vostra traduzione ha 7 facciate. Avrete bisogno di 2 marche da bollo da 16€.

Alcune traduzioni sono esenti da marca da bollo: atto di divorzio o di separazione, adozioni, borse di studio, cause di lavoro e previdenza, ecc.). Informatevi prima presso la Cancelleria del tribunale.

Qual’è la fonte normativa per la traduzione giurata?

art. 5 R.D. N° 1366 del 9/10/1922 semplificazione dei servizi di cancelleria e segreteria – D.M. 4/1/54 (Cat. 22) – traduzioni di lingue straniere – R.D. 20/9/34 n° 2011 (art. 32 Categorie periti e interpreti presso la camera di commercio).

Che cos’è la legalizzazione di una traduzione?

Abbiamo visto che l’asseverazione è il giuramento della traduzione di un documento destinato all’Italia. Però, se la traduzione deve essere trasmessa all’estero, ci vuole in più la “legalizzazione”. Si tratta di legalizzare la firma del Cancelliere. Il traduttore deve recarsi presso la Procura della Repubblica, nello stesso tribunale. L’attesa può essere fino a 72 ore.

La legalizzazione può essere “ordinaria” oppure sotto forma di Apostilla.  Le due compentenze appartengono sempre alla Procura del Tribunale. L’apostilla sarà quindi usata per le traduzioni destinate agli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

L’Apostilla è un timbro ufficiale che certifica che i documenti sono autentici.

Cos’è la Convenzione dell’Aja?

Per esteso, Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961: ratifica legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (G.U. n. 26 del 30.01.1967 con testo in francese), deposito strumento ratifica 13 dicembre 1977, entrata in vigore 11 febbraio 1978 (Comunicato Ministero affari esteri G.U. n. 42 dell’11.02.1978, pag. 1075).

La convenzione dell’Aia rimuove il requisito della legalizzazione di atti pubblici stranieri. È un accordo internazionale concluso in l’Aja, Paesi Bassi nel 1961.

Ai sensi dell’art. 6, l’Italia ha designato e comunicato le seguenti autorità competenti al rilascio dell’Apostille (come viene designato il timbro previsto dalla Convenzione):

  • per gli atti giudiziari e notarili: Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nelle cui giurisdizioni gli atti medesimi sono emanati1;
  • per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione: Prefetti territorialmente competenti, per la Valle d’Aosta il Presidente della Regione, per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.

Quali sono i paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja?

Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cipro, Colombia, Cook, Croazia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fidji, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Granada, Grecia, Honduras, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Isola di Mauritius, Isola di Niue, Isole Marshall, Isole Seychelles, Israele, Italia, Kazakhstan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macau, Macedonia, Malawi, Malta, Messico, Monaco, Montenegro, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica slovacca, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela

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